Nel mese di settembre 1992 il dipendente di una USL romana, un dipendente di sesso maschile, prossimo ai 50 anni di età, decide di presentare la domanda di collocamento a riposo con decorrenza I agosto 1993, giorno in cui, compiuti i 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno di anzianità di servizio, avrà maturato, in base alla vigente normativa (art. 18 L. 26.7.65, n. 965), il diritto alla pensione di anzianità, nella misura dello 0,53888 dell’ultimo stipendio.
Proviene dal parastato ed è transitato al Servizio Sanitario Nazionale nel 1980, insieme ad altri suoi colleghi.
Fin dall’inizio é consapevole che in conseguenza della riforma sanitaria dovrà accettare trasferimento del posto di lavoro, nuove funzioni, riqualificazione professionale, incertezza di carriera e quant’altro potrà derivargli dal passaggio da un comparto di lavoro organizzato e stabile ad uno nuovo, completamente da edificare.
Di una condizione particolare e favorevole, però, può essere certo: che, invece di accedere alla pensione con un minimo di 35 anni di anzianità (pensione INPS), vi potrà accedere anche con 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno (pensione CPDEL).
ln tale prospettiva, quindi, accetta di passare al Servizio Sanitario Nazionale ed intraprende la riorganizzazione della vita sua e della sua famiglia. Sua moglie, dipendente statale, avendo già maturato il diritto alla pensione di anzianità, ottiene, nell’agosto 1992, il collocamento a riposo ed il trattamento di quiescenza. Entrambi laureati, hanno deciso, infatti, di dedicarsi congiuntamente ad un’attività professionale. Sono persino riusciti, dopo molti anni, con estrema fatica e con notevoli spese, a liberare dal conduttore un piccolo appartamento di loro proprietà, che hanno completamente ristrutturato ed arredato, e che intendono destinare a studio per la loro professione e, un domani non lontano, per quella dei loro due figli, studenti universitari,
Corrono voci insistenti di una riforma dei sistema pensionistico, che inevitabilmente comporterà, fra le altre misure, una restrizione graduale dei trattamenti di anzianità. Ma è sicuro, come l’intelligenza, la giustizia, le promesse dei politici e le dichiarazioni dei massimi esperti del diritto del lavoro e dei sindacalisti di grido inducono a ritenere, che i diritti acquisiti saranno rispettati, che il trapasso al nuovo regime avverrà gradualmente, che le innovazioni riguarderanno esclusivamente il futuro e che coloro che si trovano alle soglie della pensione potranno essere penalizzati, ma solo in relazione al periodo mancante.
D’altra parte, anche la storia remota e prossima dell’istituto delle pensioni di anzianità e di tutti i progetti di riforma previdenziale inducono a ritenere che il passaggio sarà lento e rispettoso degli impegni assunti nei confronti dei cittadini che hanno assolto il loro dovere di lavoratori ed hanno sostenuto il loro onere contributivo. Orgoglioso e sereno, ai colleghi profeti di sciagure, ricorda che il progetto Scotti (anni Ottanta) non fu approvato in Parlamento perché troppo severo. Anche il progetto Marini (1991) -aggiunge- rispettoso delle posizioni acquisite e particolarmente attento a non rendere traumatico il passaggio dal vecchio al nuovo, compiutamente realizzabile solo dopo il Duemila, fu bloccato proprio dai socialisti (che con Amato detengono nel 1992 la presidenza dei Consiglio) proprio all’ultimo momento, perché oltremodo restrittivo per i dipendenti prossimi al pensionamento.
Il nostro protagonista, con queste osservazioni, tutte ispirate al buon senso, conserva la sua fiducia nella logica, nella giustizia, nella coerenza dei politici e nella buona fede dei sindacalisti.
Il 19 settembre 1992, invece, viene emanato il D.L. n. 384, che contiene misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego e che, all’art. 1, sospende, fino al 31.12.93, l’applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità.
Segue, con inusitata tempestività, il D. L.vo dei 30.12.92 che, con la tabella C, richiamata dall’art. 8, procrastina, per coloro che al 30.12.92 non abbiano compiutamente maturato il diritto a pensione, l’anzianità minima necessaria al conseguimento della pensione di anzianità.
li dipendente in questione, che, in base alla previgente normativa, al 31.12.92 avrebbe dovuto attendere 7 mesi ed 1 giorno per il conseguimento della pensione, si accorge che, sulla base della nuova tabella, potrà andare in pensione non prima dei 29 settembre 1994, Invece che 7 mesi ed 1 giorno, dovrà attendere 21 mesi.
"All’anima della gradualità" -pensa- Il periodo di attesa , nel suo caso, si è triplicato!
Attraversa, quindi, una discreta crisi esistenziale, che rischia di rimettere seriamente in discussione i programmi da lui incautamente accarezzati.
Tuttavia, dopo una seria riflessione, consapevole che la situazione economica e finanziaria della nazione è grave, si rassegna a pagare alla società l’eccezionale contributo che gli viene richiesto e ad attendete pazientemente il 29 settembre 94.
Alcuni giorni dopo, però, illudendosi di aver commesso qualche errore di interpretazione, si reca all’Ufficio delle Pensioni della USL, da cui dipende, per chiedere un parere a persone più competenti di lui.
L’ineffabile impiegata addetta a ricevere le domande di pensione, che della complessa fluida normativa ha approfondito diversi aspetti, gli spiega che, prevedendo l’art. 2 ter. della Legge 14.11.92. n. 438 un contingentamento delle attribuzioni delle pensioni di anzianità in regime transitorio, con scadenze fisse al 1 settembre di ogni anno, poiché egli matura, in base alla ricordata tabella, il requisito dell’anzianità minima contributiva il 29.9.94, potrà conseguire la pensione solo Il 1.9.95.
"All’anima della gradualità" pensa. Invece che 7 mesi ed 1 giorno, egli dovrà aspettare 32 mesi interi. La moratoria, nel suo caso, si è più che quadruplicata.
La nuova crisi esistenziale pare, a questo punto, assumere aspetti grotteschi di cronicità e di irreversibilità.
Purtuttavia, conscio che la situazione generale dei paese è sempre più grave, alla fine si rassegna al nuovo, incredibile sacrificio che gli viene imposto, e decide ancora di attendere.
Non può fare a meno, comunque, di confidare il suo disappunto ed il profondo scoraggiamento che lo attanaglia ad un caro amico, più fortunato di lui perché, in possesso di un’anzianità superiore di appena 8 mesi, è riuscito a conseguire la pensione prima della fatidica data dei 19.9.92, senza subire penalizzazione alcuna.
L’amico, con tutto il garbo possibile e con sincera contrizione, gli fa notare che la sua conoscenza della frenetica normativa emanata negli ultimi mesi è purtroppo incompleta e che egli ignora un’altra disposizione, non certamente volta a suo favore.
In sostanza, per effetto dell’art. 10 dei D.L.vo dei 30.12.92, n. 503, quello che egli sa essere stato il suo progetto, a lungo coltivato, di dedicarsi ad una libera professione, potrà ancora realizzarsi, ma a costi pressoché insostenibili, perché comporterà la rinuncia ad una quota rilevante di pensione (fino al 50%).
Quest’ultima scoperta sarebbe sufficiente a provocare un collasso cardiaco anche nel più remissivo e controllato dei cittadini, già alle soglie (si fa per dire!) della pensione.
Ma poiché il nostro protagonista vuole resistere senza deflettere alle avversità della congiuntura, si determina a sperare in un qualche miracolo, che lo svegli dall’incubo, nel quale sembra precipitato.
Il giorno 22 giugno 1993, invece, una notizia apparsa sul giornale quotidiano La Repubblica accresce il panico, già abbastanza diffuso fra i pubblici dipendenti in attesa di pensione. Il nuovo governo Ciampi si appresterebbe a presentare alle camere un altro progetto legislativo, che ridurrebbe gli importi delle pensioni di anzianità in proporzione al tempo occorrente a compiere il sessantesimo anno di età.
Immancabile segue la secca smentita, per bocca dei ministro Giugni, il quale nega che alberghi nell’animo dei governo di operare un simile taglio.
Immancabile segue la minaccia dei segretario generale della CISL D’Antoni di ricorrere a tutte le armi di cui il sindacato dispone per impedire ulteriori restrizioni alle pensioni.
Invariabilmente, secondo un copione ormai sperimentato, l’11 settembre 1993 il governo presenta alle camere il progetto della legge finanziaria per l’anno 1994, contenente la solita tabella, che regola la paventata decurtazione nella incredibile misura dei 2% per ogni anno di età inferiore al 60°.
Il nostro pensionando vacilla. Al 31.12.92 avrebbe dovuto attendere 7 mesi ed 1 giorno per conseguire una pensione pari allo 0,53888 dell’ultimo stipendio, che gli avrebbe consentito di intraprendere un’attività libero professionale; dovrà, invece, attendere 32 mesi, per ottenere una pensione pari allo 0,46000 ca (a causa degli effetti combinati degli ulteriori 25 mesi trascorsi in servizio e del tempo ancora mancante al compimento dei 60° anno di età), riducibile allo 0,23000 ca, se vorrà ancora svolgere un’attività professionale.
A questo punto è meglio che provveda a far riassumere in servizio sua moglie (ma non è possibile), che ceda di nuovo in locazione il suo appartamentino (con buona pace degli anni e del denaro perduti per ottenere lo sfratto), che restituisca ai venditori i mobili dello studio ed i macchinari acquistati (ad un prezzo certamente irrisorio rispetto a quello corrisposto), che stracci definitivamente il diploma di laurea (rinnegando gli inutili anni di studio).
All’anima della gradualità e del rispetto dei diritti acquisiti! All’anima della giustizia! All’anima della buona fede!
Ma l’aspetto più inquietante dell’intera questione è che il discriminante massacro che si sta realizzando non è necessario, e provoca più danni che vantaggi.
Il risparmio per le casse dello Stato sarà, infatti, modesto, anche nella più favorevole delle ipotesi.
La fiducia dei cittadini nella correttezza dei politici subirà, invece, un ulteriore deterioramento. I problemi della terza età verranno aggravati dalla forzata ignavia dei pensionati. Il malcontento dei lavoratori trattenuti in extremis in servizio contro la loro volontà non accrescerà certamente la loro produttività. Le libertà dei cittadini risulteranno nei complesso menomante. Le fresche forze lavorative in attesa di nuovi posti rimarranno più a lungo disoccupate. Aumenteranno il lavoro nero e l’evasione fiscale e contributiva. I pensionandi non ancora colpiti da sanzioni abbandoneranno in massa il lavoro, in previsione di ulteriori rappresaglie.
A conclusione ed a chiarimento della vicenda narrata, fantasiosa, ma applicabile a numerosi casi, invece di una "morale", che potrebbe apparire scontata e stucchevole, si rivolge ai lettori un indovinello, apparentemente scherzoso e paradossale, ma profondamente tragico ed amaro, in forza della sua idoneità a rispecchiare fedelmente l’attuale situazione sociale e politica dell’Italia.
Quali epiteti userebbero i presidenti Amato e Ciampi all’indirizzo dell’avvocato Agnelli se, dopo avere acquistato a rate e con patto di riservato dominio un’autovettura FIAT Croma ed aver corrisposto il 98% del prezzo, l’avvocato Agnelli, senza restituire una lira, anzi pretendendo un aumento dei prezzo pattuito, consegnasse loro una FIAT Cinquecento, priva dei motore, adducendo che i diritti acquisiti (l’incasso del denaro da parte dei venditore) vengono così rispettati, ma che, per quanto riguarda i diritti futuri (il trasferimento della proprietà al compratore) egli è libero di mutare a suo piacimento le regole dei giuoco?
Roberto Melchiorre